L’ Agenzia rende disponibili all’Agente della riscossione i dati, utili anche per il pignoramento presso terzi, sui corrispettivi e le fatture di debitori e coobbligati, in attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2026
Definite, con un provvedimento del 22 maggio, le modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto, per le attività di analisi finalizzate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili.
Si ricorda che con la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) il legislatore è intervenuto sul sistema della riscossione introducendo importanti novità volte a rafforzare l’efficacia delle attività esecutive.
In particolare, l’articolo 1, comma 117, ha inserito la lettera b-ter) nel comma 5-bis dell’articolo 1 del Dlgs n. 127/2015, estendendo il patrimonio informativo a disposizione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’obiettivo è quello di consentire un utilizzo più ampio dei dati, in particolare quelli derivanti dalla fatturazione elettronica, per migliorare le attività di recupero e contrasto agli illeciti.
La misura si inserisce nelle precedenti disposizioni che già consentivano l’uso di tali informazioni da parte dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane per finalità di controllo e analisi del rischio. Con la nuova norma, tale possibilità viene estesa anche all’Agente della riscossione, in coerenza con gli obiettivi di riforma dell’amministrazione fiscale previsti dal Pnrr.
Sul piano operativo, l’intervento mira in particolare a rendere più efficaci i pignoramenti presso terzi, grazie a una migliore conoscenza della situazione economica del debitore.
Il successivo comma 118 ha previsto l’adozione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, di un provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il provvedimento odierno, quindi, definisce le modalità di utilizzo dei dati, nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali. Nel dettaglio le Entrate, con cadenza periodica, mettono a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi e al numero delle fatture emesse dai debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti Iva, nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione. I dati dei cessionari o committenti messi a disposizione dell’Agente della riscossione, necessari all’avvio di procedure esecutive presso terzi, sono:
- il codice fiscale
- la partita Iva
- il cognome e nome o denominazione o ragione sociale
- il domicilio fiscale.
Il provvedimento precisa, inoltre, che i dati vengono messi a disposizione tramite canali telematici sicuri, nel rispetto delle norme su privacy e sicurezza informatica (articolo 1, comma 5-ter, del Dlgs n. 127/2015).
Nella fase iniziale, la trasmissione avviene tramite Pec, con file protetti da password comunicata attraverso un canale separato. L’accesso è consentito solo a personale autorizzato a svolgere attività di analisi e eventuali pignoramenti presso terzi.
Nella fase a regime, invece, sarà attivato un sistema automatizzato di scambio dati.

I soggetti interessati: debitori IVA, coobbligati e terzi pignorabili
Il provvedimento individua con precisione il perimetro soggettivo della nuova disciplina.
Per debitori si intendono tutti i titolari di partita IVA, persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, nei confronti dei quali risultino partite di ruolo o carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Per coobbligati si intendono i soggetti tenuti in solido con i debitori all’adempimento del medesimo debito.
La categoria dei terzi pignorabili comprende, invece, i cessionari o committenti titolari di partita IVA nei confronti dei quali i debitori o i coobbligati abbiano emesso fattura.
La disciplina riguarda, pertanto, rapporti economici intercorrenti tra soggetti IVA e consente di utilizzare l’informazione relativa alla fatturazione attiva del debitore per selezionare posizioni nelle quali l’avvio dell’esecuzione presso terzi possa risultare concretamente efficace.
