Trust-Studio Tributario Rizzuto
Trust in Italia
A seguito del recepimento nell' Ordinamento italiano nel 1992 della Convenzione dell’ Aja del 1985, è stata disciplinata la materia di un Istituto tutt' ora poco noto nel nostro Paese e che, invece, specie nel mondo anglosassone, come detto, si è affermato fin dai tempi delle crociate. Si tratta di uno strumento giuridico volto alla tutela dei patrimoni ed è regolato anzitutto dalla legge scelta dal costituente (articolo 6), o, in mancanza di essa, dalla legge con cui il negozio istitutivo del Trust ha più stretti legami. La convenzione, all’ articolo 15, fa salva l’ applicazione delle norme inderogabili di legge del nostro Ordinamento, pertanto singoli aspetti del Trust non devono entrare in conflitto con i principi di ordine pubblico e, inoltre, tale istituto non può ledere la legittima attribuita ad alcune categorie di successibili.
Non è in discussione la legittimità di tale istituto, purché ovviamente sia finalizzato a realizzare interessi meritevoli di tutela. In base alla convenzione dell' Aja e, pertanto, il Trust ricorre quando un soggetto (detto Settlor) sottopone dei beni, con atto mortis causa o inter vivos, sotto il controllo di un altro soggetto (detto Trustee) nell’ interesse di un Beneficiario o per un fine specifico (articolo 2).
La norma precisa:
a) che i beni del Trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del Trustee (sia nel caso in cui siano a lui intestati, sia nel caso in cui siano intestati ad altra persona);
b) che il Trustee ha il potere-dovere di amministrare o disporre dei beni secondo quanto previsto dall’ atto costitutivo o dalla legge;
c) che non è incompatibile con l’esistenza del Trust il fatto che il costituente si riservi alcune prerogative o che al Trustee siano riconosciuti alcuni diritti come beneficiario.
Funzionamento e caratteristiche
Il Trust è una cassaforte giuridica entro la quale un soggetto pone un bene o un diritto, al fine di proteggerlo dalle proprie vicende personali o dall’ azione dei terzi, a condizione che svolga la sua funzione protettiva e che chi istituisce un Trust:
Non esiste uno schema rigido dell' Istituto del Trust, infatti la fisionomia concreta dei singoli Trusts può essere assai diversa, infatti:
- Trustee può essere un terzo o addirittura lo stesso Settlor che vincola alcuni suoi beni in Trust.
- Oltre al Trustee può essere nominato un altro soggetto, detto Protector, che svolge funzioni di controllo e supplenza del Trustee.
- Oggetto del trust possono essere beni immobili, mobili registrati, mobili non registrati e crediti.
- Non necessariamente il Trust deve avere un beneficiario. Si possono avere Trust cosiddetti di destinazione, in cui i beni sono destinati a uno scopo ritenuto meritevole di tutela per l’ Ordinamento di quel Paese. In tal caso il Trust presenta diverse analogie con il negozio della "Fondazione".