Concordato Preventivo biennale: istruzioni per l' uso

Il D. Lgs. 13/2024 ha previsto l’introduzione del cd. concordato preventivo biennale che è stato pensato per ottenere una miglior razionalizzazione degli obblighi dichiarativi e favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti di minori dimensioni.

La norma ha istituito il concordato preventivo biennale, destinato a contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato.

In sintesi, l’Agenzia delle entrate dovrà formulare una proposta ai contribuenti destinatari dell’istituto a fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, avente a oggetto la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, ai fini delle predette imposte.

L’Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.


Allo scopo di elaborare la proposta l’Agenzia utilizza:

- le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi;

- gli ulteriori dati disponibili nelle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici.
Il contribuente può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale fino alla scadenza del termine di versamento delle imposte.

Contribuenti soggetti ad ISA

Per accedere alla proposta di concordato, i soggetti ISA con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:

- devono ottenere un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati comunicati. A tali fini, ovvero per il conseguimento di un miglior punteggio di affidabilità fiscale, i dati comunicati possono essere integrati mediante l’indicazione di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili;

- non devono avere debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti per l’adesione al concordato, ovvero il versamento del saldo delle imposte sui redditi devono aver estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, si intendono i debiti derivanti:

- dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;

- dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;

- dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

Cause di esclusione dal concordato preventivo biennale

Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

1) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento;

2) condanna per uno dei reati tributari individuati dal D. Lgs. 74/2000, art. 2621 c.c., reati collegati al riciclaggio, art. 648 bis, 648 ter.

Quali effetti in caso di accettazione della proposta?

L’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

L’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo, previa comunicazione al contribuente, delle somme non versate relative alle imposte dovute a seguito della adesione al concordato, ferma restando l’applicazione delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso.

Quanto agli adempimenti del contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo biennale, costoro sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati, mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti previsti per i soggetti ISA e in assenza di cause di esclusione, l’Agenzia delle entrate formula, con le medesime modalità ordinarie, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Per accedere alla nuova proposta di concordato per il biennio successivo, i contribuenti possono dichiarare eventuali ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale.

La predetta dichiarazione di ulteriori componenti positivi determina un corrispondente maggior reddito e maggior valore della produzione netta rispetto a quelli concordati e un maggior volume di affari ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. La determinazione della maggiore imposta sul valore aggiunto e il relativo versamento avvengono secondo le modalità previste per i soggetti ISA.

Redditi di lavoro autonomo, di impresa

Il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato è determinato senza considerare i valori relativi a:

a) plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali (di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato;

b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni.

Quanto invece al reddito di impresa, proposto al contribuente ai fini del concordato, esso è determinato ai sensi degli ordinari criteri previsti con riferimento all’Irpef e, per i soggetti Ires, secondo quanto previsto ordinariamente dal TUIR (sezione I, Capo II del medesimo Testo Unico) e, per le c.d. imprese minori.

Ai fini della determinazione del reddito oggetto di concordato, sono escluse dal computo del reddito di impresa le plusvalenze realizzate, le sopravvenienze attive, nonchè le minusvalenze e le sopravvenienze passive.

Sono altresì esclusi i redditi, o le relative quote, derivanti dalle partecipazioni in società di persone, associazioni o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, in sostanza enti e società di capitali residenti nel territorio dello Stato e soggetti a Ires.

Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni ad esse applicabili.

Invece le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai fini del concordato secondo le disposizioni ordinarie sui redditi per quanto riguarda Irpef e Ires, rispettivamente.

È poi stabilito un limite inferiore di reddito per l’applicazione del concordato, che in ogni caso non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplici e di soggetti ad esse equiparati nonchè dei soggetti tassati per trasparenza ) il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Valore della produzione netta oggetto di concordato

Sono poi individuate le modalità per il valore della produzione netta a fini Irap proposto al contribuente ai fini del concordato.

Tale reddito è determinato ai sensi degli ordinari criteri del di legge, non computando – analogamente a quanto avviene per il reddito da lavoro autonomo e d’impresa – le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive. Il saldo tra componenti attive e passive comporta una variazione del valore della produzione netta, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo pari a 2.000 euro.

Effetti ai fini IVA

È poi fissato il principio di neutralità del concordato preventivo biennale a fini IVA.

Più in dettaglio, è previsto che l’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Rilevanza delle basi imponibili concordate

È stabilita l’irrilevanza degli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato ai fini delle predette imposte nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto ministeriale, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto al concordato, esso cessa di produrre effetti.

Infine, si stabilisce che, per i contribuenti che hanno aderito al concordato, sono applicati i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA.

Determinazione degli acconti

L’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Cessazione del concordato

Le condizioni alle quali il concordato– al di fuori della decorrenza del termine biennale di naturale efficacia – cessa di avere efficacia in particolare disponendo che ciò avvenga ove il contribuente modifichi l’attività svolta, a determinate condizioni, ovvero cessi tale attività. In tal caso il concordato cessa la propria efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in cui tale condizione si verifica, senza che le norme in esame prevedano specifiche conseguenze sanzionatorie.

Al di fuori dalla decorrenza del termine biennale (salvo rinnovo) di applicazione naturale del concordato preventivo, l’articolo 21 dispone che esso cessi di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

1) il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.

2) il contribuente cessa l’attività.

Decadenza dal concordato

vengono poi individuate le condizioni alle quali il concordato decade, comportando la decadenza dai benefici per entrambi i periodi di imposta della sua durata.

Tra le ipotesi di decadenza, in sintesi, la norma contempla l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per specifici importi; ovvero la commissione di violazioni qualificate ex lege come “di non lieve entità”; la modifica o integrazione delle dichiarazioni, con quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quanto accettato nella proposta di concordato; la ricorrenza di una ipotesi di esclusione dal concordato, presenza di debiti tributari; l’omissione del versamento delle imposte dovute a seguito della adesione al concordato.

Al di fuori dalla decorrenza del termine biennale e della cessazione di efficacia di cui sopra, la norma sancisce le ipotesi di decadenza dai benefici del concordato per entrambi i periodi di imposta della sua durata.

In particolare, ciò si verifica ove:

1) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità (di cui al successivo comma 2);

2) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;

3) ricorre una delle ipotesi di esclusione dal concordato ovvero il contribuente presenti debiti tributari;

4) è omesso il versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta dovute a seguito della adesione al concordato preventivo biennale.

Precisazione: Le violazioni di non lieve entità sono le seguenti:

1) omessa dichiarazione dei redditi e dell’Irap, omessa dichiarazione del sostituto di imposta e omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva;
2) mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri in ordine ai corrispettivi ricevuti purchè siano contestate violazioni in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
3) nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell’accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuto di esibire o dichiarazione di non possedere o comunque sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti, registri e scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;
4) omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale o loro manomissione, sanziona il destinatario dello scontrino fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della operazione o nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire lo scontrino o lo esibisce con l’indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale).
L’omesso versamento delle imposte dei redditi e dell’Irap (di cui al comma 1, lettera d)), e le violazioni in tema di reati tributari, di comunicazione inesatta dei dati a fini Isa, nonchè le ipotesi di omessa dichiarazione d’imposta (di cui al comma 2, lettere a), b) e c), numero 1)) non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento operoso, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario

Per quanto invece riguarda l’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato elaborata dall’Agenzia delle entrate essa obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate provvede, previa comunicazione al contribuente, all’iscrizione a ruolo delle somme non versate relative alle imposte sui redditi oggetto di concordato, ferma restando l’applicazione delle disposizioni, in materia di ravvedimento.

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, il contribuente è tenuto ad osservare gli obblighi previsti dalla disciplina del regime forfettario.

In particolare, la norma prevede che nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario .

Inoltre, l’adesione al concordato non ha effetti sul regime dell’imposta sul valore aggiunto che si applica ai soggetti che accedono al regime forfettario.

Va poi sottolineato che sono irrilevanti i maggiori o minori redditi, rispetto a quelli concordati, nella determinazione delle basi imponibili dei contribuenti. La norma prevede altresì che tale irrilevanza venga meno nel caso di minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 60 per cento.

Per i contribuenti in regime forfettario che aderiscono al concordato, l’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. Tuttavia, tale condizione non si verifica nel caso in cui tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;
b) il contribuente cessa l’attività.